L’eccezione di compromesso costituisce eccezione non rilevabile d’ufficio, soggetta ai termini perentori di decadenza previsti per le difese del convenuto, sicché la sua proposizione tardiva ne impedisce l’esame, salva la rimessione in termini.
La rimessione in termini presuppone un’istanza espressa, con specifica presa di posizione sulle cause non imputabili del mancato rispetto del termine perentorio, e deve essere decisa con provvedimento ordinatorio nel contraddittorio delle parti, non essendo consentito pronunciarla per la prima volta con la sentenza che definisce il giudizio.
È illegittima la condanna alle spese fondata sull’accoglimento di un’eccezione di arbitrato che non possa considerarsi regolarmente e tempestivamente proposta.
