Corte di Appello di Venezia, 13 giugno 2025, n. 2111
Massima
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ex art. 827 cod. proc. civ. non costituisce giudizio di appello e non consente la riforma della decisione degli arbitri, ma esclusivamente la dichiarazione di nullità del lodo per le cause specificamente indicate dalla legge ex art. 829 cod. proc. civ.
Il giudizio di nullità del lodo arbitrale è caratterizzato da critica vincolata e soggiace alla regola della specificità della formulazione dei motivi, coerente con la sua natura rescindente e con la necessità di consentire al giudice e alla controparte di verificare la corrispondenza delle contestazioni alle fattispecie di nullità previste dall'art. 829 cod. proc. civ.
L'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, presuppone la violazione di norme giuridiche, consistente nell'errata applicazione del diritto ai fatti di causa, e postula l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato dagli arbitri.
La nullità del lodo per contraddittorietà ex art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. presuppone la contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione assume rilevanza quale vizio del lodo soltanto quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note Metodologiche
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