Corte di Appello di Venezia, 12 maggio 2025, n. 1680
Corte di Appello
di Venezia
Massima
La riassunzione del processo arbitrale mediante deposito dell'istanza di nomina degli arbitri presso l'organismo competente, anche se non accompagnata da notificazione diretta alla controparte, raggiunge lo scopo previsto dalla legge quando sia seguita dalla regolare costituzione in giudizio della parte intimata e dallo svolgimento di un pieno contraddittorio, operando in tal caso la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. per raggiungimento dello scopo, purché l'attivazione del procedimento arbitrale avvenga entro il termine trimestrale dalla comunicazione della pronuncia definitiva sulla competenza.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Venezia, 12/05/2025, n. 1680, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-12-maggio-2025-n-1680-1752155162/