Corte di Appello di Venezia, 10 giugno 2025, n. 2089
Massima
Il riconoscimento di un lodo arbitrale straniero ai sensi dell'art. 840 cod. proc. civ. non può essere rifiutato per il solo fatto che contro il lodo sia pendente un ricorso per annullamento nello Stato di origine, quando tale ricorso non abbia effetto sospensivo secondo la legge di quello Stato e il lodo non risulti annullato o sospeso da autorità competente.
Nel giudizio di riconoscimento di lodo arbitrale straniero, la verifica di compatibilità con l'ordine pubblico internazionale deve limitarsi agli effetti che il lodo è destinato a produrre nell'ordinamento italiano, escludendo ogni sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata dall'arbitro.
Il rifiuto di riconoscimento di lodo arbitrale straniero per impossibilità di far valere la propria difesa, ex art. 840, co. 3, n. 2, cod. proc. civ., richiede la dimostrazione di una effettiva impossibilità di difesa e non può fondarsi sulla mera violazione di disposizioni processuali dell'ordinamento straniero applicabile nel procedimento arbitrale.
L'accertamento dell'eccesso dai limiti del mandato arbitrale nel giudizio di riconoscimento di lodo straniero si limita alla verifica della coincidenza tra l'estensione della clausola compromissoria e l'oggetto del lodo arbitrale, senza consentire il riesame nel merito della decisione arbitrale.
Note Metodologiche
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