sentenza
N. 339
Anno: 2025

Corte di appello di Trieste, 27 novembre 2025, n. 339

⚖️ Corte di Appello di Trieste
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Massima

La preclusione di cui all'art. 817, co. 2, cod. proc. civ., che impedisce alla parte di impugnare il lodo per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato qualora non abbia eccepito l'incompetenza degli arbitri nella prima difesa successiva all'accettazione, opera esclusivamente nei confronti della parte che abbia partecipato al procedimento arbitrale, e non nei confronti della parte rimasta contumace, non potendo desumersi dalla mancata partecipazione al giudizio arbitrale un comportamento di sostanziale acquiescenza idoneo a determinare il radicamento della competenza arbitrale.
L'accertamento, con efficacia di giudicato, del carattere apocrifo della sottoscrizione apposta sul contratto contenente la clausola compromissoria comporta l'inesistenza della convenzione di arbitrato e determina la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 1), cod. proc. civ.
L'annullamento del lodo arbitrale per invalidità della convenzione di arbitrato ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 1), cod. proc. civ. comporta esclusivamente la declaratoria di nullità del lodo, senza che il giudice dell'impugnazione possa procedere alla decisione nel merito della controversia, essendo il passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria previsto dall'art. 830, co. 2, cod. proc. civ. limitato ai soli motivi di nullità ivi tassativamente indicati.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Trieste, 27/11/2025, n. 339, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-trieste-27-novembre-2025-n-339-1769463171-7227/