decreto
Corte di Appello di Torino, decr. 8 settembre 2026 (R.G. 00000380/2026)
Corte di Appello di Torino
Massima
La competenza a dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana del lodo arbitrale straniero appartiene, ai sensi dell'art. 839, co. 1 cod. proc. civ., alla corte d'appello nel cui distretto risiedono o hanno sede i soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere fatta valere.
Ai fini del riconoscimento, la clausola compromissoria deve rispondere ai requisiti formali di validità di cui all'art. II della convenzione di New York del 10 giugno 1958 e all'art. 807 cod. proc. civ., costituendo valido fondamento convenzionale del deferimento della lite agli arbitri.
È riconoscibile il lodo consensuale che, recependo l'accordo transattivo sottoscritto dalle parti, abbia natura rituale, vincolante e definitiva secondo la legge applicabile al procedimento ed equivalga a decisione passata in giudicato nell'ordinamento di provenienza.
L'arbitrabilità della controversia va apprezzata secondo i criteri stabiliti dalla legge italiana, dovendo il lodo avere per oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 806 cod. proc. civ.
Il riconoscimento presuppone la regolare instaurazione del contraddittorio e il rispetto del diritto di difesa nel procedimento arbitrale, nonché l'assenza di contrarietà all'ordine pubblico della pronuncia, anche nella sua parte dispositiva.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Torino, 8 Settembre 2026, «Corte di Appello di Torino, decr. 8 settembre 2026 (R.G. 00000380/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-torino-decr-8-settembre-2026-r-g-00000380-2026/