Corte di Appello di Torino, 3 ottobre 2022, n. 1035
Massima
Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ.
Il principio di autonomia della clausola compromissoria che è stato affermato nelle ipotesi di nullità del contratto a cui la clausola accede, per affermarne la sopravvivenza, non può essere applicato alla diversa fattispecie in cui l'eliminazione della clausola è conseguenza dell'eliminazione del contratto per opera delle parti che, nel ridisciplinare integralmente i loro rapporti, non prevedono nuovamente la deroga alla competenza del giudice ordinario.
Note Metodologiche
standard