sentenza
Corte di Appello di Salerno, 31 agosto 2026, n. 1010
Corte di Appello di Salerno
Massima
La competenza si valuta con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ.; pertanto l'operatività della clausola compromissoria validamente pattuita al momento dell'instaurazione del giudizio rende incompetente il giudice ordinario adito, indipendentemente dalle vicende sopravvenute del procedimento arbitrale.
La pronuncia di improseguibilità del procedimento arbitrale per mancata anticipazione, ad opera delle parti, delle spese di funzionamento richieste dagli arbitri determina, ai sensi dell'art. 816 septies cod. proc. civ., lo scioglimento ex lege del vincolo compromissorio relativamente alla controversia che ha dato origine al procedimento, consentendone la riproposizione dinanzi al giudice statale
Note metodologiche
obiter
Come citare
Corte di Appello di Salerno, 31 Agosto 2026, N. 1010, «Corte di Appello di Salerno, 31 agosto 2026, n. 1010», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-salerno-31-agosto-2026-n-1010/