Corte di Appello di Roma, ord. 5 agosto 2025
Massima
Nel procedimento di reclamo ex art. 825, co. 3, cod. proc. civ. avverso il decreto di esecutività del lodo arbitrale, il giudice di appello non può disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato, in quanto l'art. 739 cod. proc. civ., richiamato dalla disciplina del reclamo, non prevede tale potere sospensivo.
Il procedimento di reclamo ex art. 825, co. 3, cod. proc. civ. ha ad oggetto esclusivamente il decreto che ha dichiarato esecutivo il lodo arbitrale e non il lodo stesso, sicché la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo deve essere formulata nel distinto procedimento di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 830, ult. co., cod. proc. civ.
La sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale può essere richiesta unicamente nel corso del procedimento di impugnazione dello stesso per nullità ex art. 830, ult. co., cod. proc. civ., e non già nel giudizio di reclamo avverso il decreto di esecutività ex art. 825, co. 3, cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard