ordinanza
Corte di Appello di Roma, ord. 26 giugno 2026 (R.G. 00002158/2026)
Corte di Appello di Roma
Massima
La sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 830, co. 4, cod. proc. civ. è subordinata alla sussistenza congiunta del fumus boni iuris, da valutarsi mediante un primo sommario esame delle doglianze poste a fondamento dell'impugnazione, e del periculum in mora; quest'ultimo non si conigura in ragione del solo fatto che il lodo contenga una condanna al pagamento di una somma di denaro, essendo necessario che la parte istante alleghi e dimostri in concreto le specifiche e gravi conseguenze patrimoniali cui andrebbe esposta in caso di esecuzione del lodo.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La sospensione dell’efficacia del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 830, co. 4, cod. proc. civ. è subordinata alla sussistenza congiunta del fumus boni iuris, da valutarsi mediante un primo sommario esame delle doglianze poste a fondamento dell’impugnazione, e del periculum in mora; quest’ultimo non si conigura in ragione del solo fatto che il lodo contenga una condanna al pagamento di una somma di denaro, essendo necessario che la parte istante alleghi e dimostri in concreto le specifiche e gravi conseguenze patrimoniali cui andrebbe esposta in caso di esecuzione del lodo.
Come citare
Corte di Appello di Roma, 26 Giugno 2026, «Corte di Appello di Roma, ord. 26 giugno 2026 (R.G. 00002158/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-ord-26-giugno-2026-r-g-00002158-2026/