Corte di Appello di Roma, ord. 25 giugno 2025
Corte di Appello
di Roma
Massima
Per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 830, ultimo comma, cod. proc. civ., il giudice dell'impugnazione deve valutare, oltre ai gravi motivi, anche i profili del periculum in mora, verificando elementi quali l'inidoneità del debitore istante a far fronte al proprio debito, la possibilità di ricevere un grave danno dall'adempimento, l'esistenza di un solido quadro di crisi e di potenziale futura insolvenza della società creditrice, tenendo conto anche dell'entità della somma oggetto del contendere.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Roma, 25/06/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-ord-25-giugno-2025-1755251871-1055/