ordinanza
Anno: 2025

Corte di Appello di Roma, ord. 25 giugno 2025

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

Per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 830, ultimo comma, cod. proc. civ., il giudice dell'impugnazione deve valutare, oltre ai gravi motivi, anche i profili del periculum in mora, verificando elementi quali l'inidoneità del debitore istante a far fronte al proprio debito, la possibilità di ricevere un grave danno dall'adempimento, l'esistenza di un solido quadro di crisi e di potenziale futura insolvenza della società creditrice, tenendo conto anche dell'entità della somma oggetto del contendere.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 25/06/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-ord-25-giugno-2025-1755251871-1055/