Corte di appello di Roma, ord. 22 settembre 2025
Corte di Appello
di Roma
Massima
È configurabile il vizio di nullità del lodo arbitrale per difetto di motivazione quando gli arbitri omettano di esaminare e decidere su eccezioni tempestivamente proposte dalle parti nel corso del procedimento arbitrale, in particolare quando l'eccezione riguardi aspetti sostanziali della pretesa creditoria oggetto di controversia.
La sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato può essere concessa quando ricorra il fumus boni iuris dell'impugnazione per vizio di nullità ex art. 829 n. 12 cod. proc. civ. e il periculum in mora derivante dall'elevato importo del credito oggetto di esecuzione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Roma, 22/09/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-ord-22-settembre-2025-1768816349-9917/