ordinanza
Anno: 2025

Corte di appello di Roma, ord. 2 ottobre 2025

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

L'art. 830, co. 4, cod. proc. civ. subordina la sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale alla sussistenza di gravi motivi, da valutarsi attraverso il duplice parametro del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il rischio di apertura di procedura concorsuale nei confronti del soggetto obbligato in forza del lodo arbitrale non integra gli estremi del periculum in mora ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, atteso che il giudice della liquidazione giudiziale è tenuto ad accertare autonomamente e in via incidentale l'esistenza del credito posto a fondamento dell'istanza di apertura della procedura, indipendentemente dall'esecutività del titolo su cui il credito si fonda.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 02/10/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-ord-2-ottobre-2025-1768826400-5368/