Corte di appello di Roma, 8 ottobre 2025, n. 5694
Massima
La facoltà di declinatoria della competenza arbitrale prevista unilateralmente a favore del solo concessionario in una clausola compromissoria predisposta dalla pubblica amministrazione non è in contrasto con i principi costituzionali, configurandosi come tutela del contraente più debole a fronte della predisposizione unilaterale della clausola da parte del soggetto pubblico che ha liberamente manifestato la propria volontà di assoggettarsi all'arbitrato.
Nelle controversie aventi ad oggetto concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche, la domanda di risarcimento del danno per inadempimento della pubblica amministrazione concedente agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione è compromettibile in arbitrato rituale quando non richiede un sindacato sui poteri esercitati dalla pubblica amministrazione nel rapporto concessorio, ma concerne l'accertamento di profili collocati nell'alveo del regime paritetico tra contraenti che non necessita dell'intermediazione di un potere pubblico e attiene a situazioni di diritto soggettivo.
L'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta nella memoria di costituzione del convenuto depositata oltre i termini fissati per la costituzione delle parti e limitatamente alle sole attività di replica è preclusa quando il collegio arbitrale ha individuato il rito ordinario di cognizione quale procedura da seguire nel giudizio arbitrale.
La quantificazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. da parte del collegio arbitrale non incide sul criterio di giudizio seguito ma soltanto sulla determinazione delle pretese risarcitorie, risultando compatibile con la natura rituale del giudizio arbitrale.
Note Metodologiche
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