Corte di appello di Roma, 7 novembre 2025, n. 6554
Massima
Il procedimento arbitrale previsto contrattualmente per la determinazione definitiva del prezzo di cessione di partecipazioni societarie, in caso di contestazioni sulla quantificazione operata dal revisore incaricato, costituisce fase necessaria del meccanismo di determinazione del corrispettivo stabilito dalle parti, con la conseguenza che le statuizioni contenute nel lodo arbitrale integrano e completano la disciplina contrattuale ai fini dell'accertamento dell'ammontare effettivamente dovuto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa creditoria e sulle eccezioni contro di essa proposte, potendo valutare la domanda di accertamento del credito anche in misura inferiore a quella richiesta nel ricorso monitorio, indipendentemente dal fatto che il credito sia stato previamente accertato in sede arbitrale nella misura indicata dal creditore ingiungente.
Note Metodologiche
standard