sentenza
N. 4286
Anno: 2025

Corte di Appello di Roma, 7 luglio 2025, n. 4286

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

La contraddittorietà del lodo ex art. 829, n. 11, cod. proc. civ. rilevante ai fini dell'impugnazione per nullità deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio se non quando impedisca la ricostruzione dell'iter logico-giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Non sussiste omessa pronuncia ex art. 829, n. 12, cod. proc. civ. quando il collegio arbitrale non si pronunci su eccezioni processuali la cui valutazione risulti assorbita dal rigetto della domanda principale cui le stesse si riferiscono.
Le eccezioni introdotte per la prima volta negli scritti conclusivi del procedimento arbitrale sono irritualmente formulate e il collegio arbitrale può correttamente astenersi dal pronunciarsi su di esse.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 07/07/2025, n. 4286, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-7-luglio-2025-n-4286-1759504882-5457/