Corte di Appello di Roma, 5 giugno 2025, n. 3550
Massima
Il comportamento processuale incompatibile con la volontà di applicare la clausola arbitrale, quale l'omessa attivazione del collegio arbitrale per controversie rientranti nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria, la richiesta di incompetenza territoriale per litispendenza anziché l'eccezione di arbitrato, e la successiva domanda di riunione dei procedimenti, comporta rinuncia tacita al diritto di eccepire l'incompetenza del giudice ordinario in favore dell'arbitrato.
La clausola arbitrale, in quanto contiene una restrizione al diritto delle parti di adire il giudice ordinario, deve essere interpretata restrittivamente, nel senso della facoltatività anziché dell'esclusività, quando difetti l'espressa previsione del carattere esclusivo della competenza arbitrale.
Il rinvio generico e tardivo alle conclusioni contenenti l'eccezione di arbitrato, effettuato dopo un comportamento processuale contraddittorio e senza il deposito di memoria conclusionale specifica, non vale a far rivivere l'eccezione di incompetenza per arbitrato precedentemente compromessa dal comportamento processuale incompatibile.
Note Metodologiche
standard