sentenza
N. 3527
Anno: 2025

Corte di Appello di Roma, 5 giugno 2025, n. 3527

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

La censura di omessa pronuncia ex art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ. non sussiste quando l'arbitro si è pronunciato sull'eccezione o domanda ritenendola priva di pregio, configurandosi eventualmente un error in iudicando fondato sulla contestazione della valutazione dei fatti e delle prove, che è incensurabile in sede di impugnazione per nullità del lodo.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., risultando inammissibile il motivo che contesti la valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel procedimento arbitrale, poiché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 05/06/2025, n. 3527, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-5-giugno-2025-n-3527-1753526469/