Corte di Appello di Roma, 5 giugno 2025, n. 3487
Massima
Il rispetto dei requisiti formali di presentazione dell'istanza di esecutività del lodo arbitrale straniero, prescritti dall'art. 839 cod. proc. civ. e dall'art. 4 della Convenzione di New York, configura un presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio e non una condizione dell'azione, dovendo sussistere quale requisito formale di procedibilità della domanda al momento dell'instaurazione del procedimento.
Il difetto dei requisiti formali prescritti per l'esecutività del lodo arbitrale straniero deve essere rilevato d'ufficio dal giudice, indipendentemente da eccezioni o deduzioni della controparte, configurando un vizio che impedisce la valida procedibilità della domanda.
La produzione di una copia fotostatica non autenticata del lodo arbitrale straniero è insufficiente ai fini della procedibilità della domanda di esecutività, indipendentemente dalla mancata contestazione della sua conformità all'originale, dovendo il lodo essere prodotto in originale o in copia autentica secondo i requisiti dell'art. 4 della Convenzione di New York.
Note Metodologiche
standard