Corte di Appello di Roma, 4 novembre 2022, n. 6968
Corte di Appello
di Roma
Massima
Nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 ss. cod. proc. civ., la Corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Roma, 04/11/2022, n. 6968, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-4-novembre-2022-n-6968-1752148058/