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Corte di Appello di Roma, 4 luglio 2022, n. 4603

Non può qualificarsi lodo, e dunque non è impugnabile, il provvedimento denominato ordinanza con il quale il Tribunale arbitrale abbia dichiarato l’estinzione del procedimento pendente, in mancanza degli elementi richiesti dall’art. 823 cod. proc. civ.

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