sentenza
N. 3405
Anno: 2025

Corte di Appello di Roma, 31 maggio 2025, n. 3405

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

La clausola compromissoria che attribuisce soltanto ad una delle parti la facoltà di declinare la competenza arbitrale non può ritenersi invalida, non ponendosi in contrasto con i limiti di esercizio dell'autonomia privata, costituendo anzi espressione di una tendenza coerente con il sistema, favorevole al riconoscimento della giustizia pubblica quale forma primaria di risoluzione dei conflitti.
La parte predisponente di una clausola compromissoria non può invocare la nullità delle clausole vessatorie per difetto della specifica approvazione di cui all'art. 1341, co, 2, cod. civ., trattandosi di un requisito prescritto per l'opponibilità delle stesse al contraente aderente, il quale è l'unico legittimato a farne valere l'eventuale mancanza.
La regola dell'impugnabilità nel merito del lodo per violazione delle regole di diritto, prevista dal riformato art. 829, co. 3, cod. proc. civ., non è immediatamente applicabile a tutti gli arbitrati introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. . 40/2006, dovendo le relative condizioni di efficacia restare disciplinate dalla legge in vigore al momento di adozione dell'atto negoziale cui accedono.
Il vizio determinato dalla proposizione della domanda arbitrale nei confronti di soggetti non legittimati a contraddire non impedisce la rituale prosecuzione del procedimento arbitrale quando il soggetto effettivamente legittimato si costituisca spontaneamente, comportando ciò la sanatoria dell'originario difetto del contraddittorio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 31/05/2025, n. 3405, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-31-maggio-2025-n-3405-1752836215/