Corte di Appello di Roma, 3 luglio 2025, n. 4222
Massima
La mera declaratoria di improcedibilità di una precedente domanda di riconoscimento dell'efficacia esecutiva di lodo arbitrale straniero per difetto dei requisiti formali non impedisce l'ulteriore riproposizione della domanda di riconoscimento del medesimo lodo, non costituendo ostacolo preclusivo ai sensi dell'art. 839 cod. proc. civ.
L'esistenza della clausola compromissoria e della sua valida sottoscrizione costituisce elemento imprescindibile per il riconoscimento del lodo arbitrale straniero e configura un presupposto processuale necessario per la valida introduzione del giudizio di delibazione, che deve sussistere al momento dell'instaurazione del procedimento.
Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo arbitrale straniero ex art. 839 cod. proc. civ., il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale, non alla motivazione né all'esecuzione, escludendosi ogni controllo sulla motivazione che darebbe corso a un riesame nel merito.
Il principio della par condicio creditorum, così come espresso dalle norme interne di diritto concorsuale, non costituisce espressione di ordine pubblico che impedisca il riconoscimento in Italia di una sentenza arbitrale straniera di condanna nei confronti di società ammesse ad una procedura concorsuale.
Nel giudizio di riconoscimento di lodo arbitrale straniero, le contestazioni relative alle modalità di soddisfacimento del credito o alla sua collocazione rispetto ad altri creditori esulano dall'oggetto del procedimento, che attiene esclusivamente alla riconoscibilità del titolo nell'ordinamento nazionale, ponendosi la fase di esecuzione in un momento successivo a quello della formazione del titolo.
La procedura di riconoscimento dell'efficacia esecutiva di lodo arbitrale straniero ex art. 839 cod. proc. civ. è di natura prettamente formale e non può tradursi in un controllo nel merito della pronuncia arbitrale, essendo categoricamente escluso dalla Convenzione di New York del 1958.
Note Metodologiche
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