sentenza
N. 3414
Anno: 2025

Corte di Appello di Roma, 29 maggio 2025, n. 3414

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

L'opposizione al decreto di riconoscimento del lodo arbitrale straniero non può configurarsi come critica del merito della decisione estera, dovendo limitarsi ai vizi previsti dalla normativa sul riconoscimento di lodi stranieri.
Non costituisce violazione del diritto al contraddittorio la circostanza che l'arbitro straniero abbia espressamente affrontato e risolto le questioni sollevate dalle parti, applicando la disciplina contrattuale, anche quando una delle parti non condivida la soluzione adottata.
Chi invoca la violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale straniero deve indicare specificamente la norma regolatrice del processo arbitrale estero che assume violata, non potendo limitarsi a generiche allegazioni di violazione procedurale.
La mera insoddisfazione per l'interpretazione e applicazione delle clausole contrattuali operata dall'arbitro straniero non integra violazione dell'ordine pubblico processuale idonea a impedire il riconoscimento del lodo.
L'applicazione da parte dell'arbitro straniero di clausole di decadenza dal potere di contestazione delle fatture, previste dalla disciplina contrattuale, non configura violazione dell'ordine pubblico quando l'arbitro abbia espressamente motivato tale applicazione nel rispetto del contraddittorio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 29/05/2025, n. 3414, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-29-maggio-2025-n-3414-1752836214/