sentenza
N. 3390
Anno: 2025

Corte di Appello di Roma, 29 maggio 2025, n. 3390

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

L'arbitro può legittimamente dichiarare la propria incompetenza rispetto ad alcune domande e contestualmente decidere nel merito altre domande, purché si tratti di pretese giuridicamente distinte e autonome, senza che ciò comporti nullità del lodo per violazione dell'art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ.
La responsabilità del socio ex art. 2476, co. 8, cod. civ. per atti dannosi compiuti intenzionalmente costituisce fattispecie giuridica distinta dalla responsabilità dell'amministratore, con conseguente diversa valutazione della sottoponibilità ad arbitrato in base al contenuto della clausola compromissoria.
La responsabilità solidale del socio rispetto a quella dell'amministratore non determina litisconsorzio necessario né pregiudizialità tecnica nell'arbitrato, consentendo l'accertamento delle condotte del socio anche quando la domanda contro l'amministratore non è compromettibile secondo la clausola arbitrale.
L'impugnazione degli onorari dell'arbitro deve seguire la specifica procedura delineata dall'art. 814 cod. proc. civ., essendo inammissibili le censure svolte al di fuori di tale procedimento, anche quando formulate nell'ambito dell'impugnazione del lodo.
Nel lodo arbitrale, le spese processuali sono regolate secondo il principio della soccombenza, configurabile anche nel rapporto con i soggetti per i quali la clausola arbitrale non opera rispetto a specifiche azioni, in relazione all'esclusione di operatività della clausola medesima.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 29/05/2025, n. 3390, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-29-maggio-2025-n-3390-1752836214/