Corte di Appello di Roma, 28 maggio 2025, n. 3343
Massima
I motivi di impugnazione del lodo basati su nullità della convenzione arbitrale, carenza di terzietà e imparzialità dell'arbitro e difetto di potestas decidendi sono inammissibili ai sensi dell'art. 817, co. 3, cod. proc. civ. quando l'impugnante abbia omesso ogni contestazione al riguardo nel giudizio arbitrale e abbia persino proposto domanda riconvenzionale.
La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie ex art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. deve intendersi nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo.
La contraddittorietà interna alla motivazione del lodo può assumere rilevanza ai fini della nullità solo nell'ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., risultando inammissibile il motivo che contesti la valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel procedimento arbitrale.
La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri e non può essere censurata in sede di impugnazione del lodo.
Note Metodologiche
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