Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Roma, 26 giugno 2026, n. 5538

Corte di Appello di Roma

Massima

Ai fini della determinazione dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, la legge alla quale rinvia l'art. 829, c cod. proc. civ. si identifica in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato; in caso di convenzione stipulata anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, la clausola arbitrale è soggetta alla disciplina previgente che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto salvo rinuncia delle parti.
La clausola della convenzione d'arbitrato che attribuisce alla pronuncia arbitrale carattere di decisione «definitiva» deve essere interpretata e preventiva rinuncia delle parti all'impugnazione del lodo per errores in iudicando, configurando tale espressione una dichiarazione di non impugnabilità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nella formulazione previgente al d.lgs. n. 40/2006.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, che è a critica vincolata, vige la regola della specificità della formulazione dei motivi; i motivi di impugnazione che si risolvano nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione della diplina normativa e negoziale, senza specifico riferimento alle ipotesi di nullità previste dall'art. 829, co. 1, cod. proc. civ., sono inammissibili in quanto costituiscono inammissibile richiesta di riesame del merito.
La nullità del lodo per pronuncia su materia non compromettibile ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. non ricorre quando gli arbitri, lungi dallo svolgere un sindacato sulla legittimità di provvedimenti amministrativi, abbiano accertato l'esistenza di un diritto soggettivorivante direttamente da una convenzione e dalla norma di legge che la disciplina, ritenendo irrilevante la mancata impugnazione degli atti amministrativi presupposti dinanzi al giudice amministrativo.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai fini della determinazione dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, la legge alla quale rinvia l’art. 829, c cod. proc. civ. si identifica in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato; in caso di convenzione stipulata anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, la clausola arbitrale è soggetta alla disciplina previgente che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto salvo rinuncia delle parti.
La clausola della convenzione d’arbitrato che attribuisce alla pronuncia arbitrale carattere di decisione «definitiva» deve essere interpretata e preventiva rinuncia delle parti all’impugnazione del lodo per errores in iudicando, configurando tale espressione una dichiarazione di non impugnabilità del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nella formulazione previgente al d.lgs. n. 40/2006.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, che è a critica vincolata, vige la regola della specificità della formulazione dei motivi; i motivi di impugnazione che si risolvano nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione della diplina normativa e negoziale, senza specifico riferimento alle ipotesi di nullità previste dall’art. 829, co. 1, cod. proc. civ., sono inammissibili in quanto costituiscono inammissibile richiesta di riesame del merito.
La nullità del lodo per pronuncia su materia non compromettibile ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. non ricorre quando gli arbitri, lungi dallo svolgere un sindacato sulla legittimità di provvedimenti amministrativi, abbiano accertato l’esistenza di un diritto soggettivorivante direttamente da una convenzione e dalla norma di legge che la disciplina, ritenendo irrilevante la mancata impugnazione degli atti amministrativi presupposti dinanzi al giudice amministrativo.

Come citare

Corte di Appello di Roma, 26 Giugno 2026, N. 5538, «Corte di Appello di Roma, 26 giugno 2026, n. 5538», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-26-giugno-2026-n-5538/

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