sentenza
Corte di Appello di Roma, 26 giugno 2026, n. 5486
Corte di Appello di Roma
Massima
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla norma; una censura genericamente riferita a plurime violazioni senza specifica e pertinente individuazione dell'inosservanza delle regole procedurali è inammissibile.
La sospensione necessaria del procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 819-bis cod. proc. civ. è limitata alle questioni pregiudiziali di natura tecnico-giuridica, che debbono essere decise con efficacia di giudicato per legge; non è configurabile una pregiudizialità meramente logica od ontologica che imponga la sospensione del procedimento arbitrale.
La nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. non ricorre per ogni contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione; essa può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla norma; una censura genericamente riferita a plurime violazioni senza specifica e pertinente individuazione dell’inosservanza delle regole procedurali è inammissibile.
La sospensione necessaria del procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 819-bis cod. proc. civ. è limitata alle questioni pregiudiziali di natura tecnico-giuridica, che debbono essere decise con efficacia di giudicato per legge; non è configurabile una pregiudizialità meramente logica od ontologica che imponga la sospensione del procedimento arbitrale.
La nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. non ricorre per ogni contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione; essa può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Come citare
Corte di Appello di Roma, 26 Giugno 2026, N. 5486, «Corte di Appello di Roma, 26 giugno 2026, n. 5486», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-26-giugno-2026-n-5486/