Corte di Appello di Roma, 25 maggio 2021, n. 3818
Corte di Appello
di Roma
Massima
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 823, n. 3, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, così da risolversi in una non-motivazione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Roma, 25/05/2021, n. 3818, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-25-maggio-2021-n-3818-1752148055/