sentenza
N. 3024
Anno: 2020

Corte di Appello di Roma, 22 giugno 2020, n. 3024

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

A norma dell’art. 829 cod. proc. civ., il difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale può essere rilevato anche d’ufficio, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell’ambito del procedimento arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria, mentre, in tutti gli altri casi – e, cioè, nelle ipotesi di nomine avvenute con modalità diverse da quelle previste dalle parti o, in difetto, dal codice di rito civile – l’irregolare composizione del collegio decidente può costituire motivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata già denunciata nel corso del giudizio arbitrale.
Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l’imparzialità dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullità, attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 22/06/2020, n. 3024, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-22-giugno-2020-n-3024-1752148053/