sentenza
N. 6029
Anno: 2025

Corte di appello di Roma, 21 ottobre 2025, n. 6029

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., al fine di consentire l'impugnazione per nullità del lodo, non corrisponde a quella di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, ai sensi dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., è ammissibile solo se contenuta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., con la necessaria specificazione del contenuto della statuizione impugnata, della norma asseritamente violata o falsamente applicata e delle ragioni specifiche per cui la decisione impugnata deve ritenersi viziata.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 21/10/2025, n. 6029, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-21-ottobre-2025-n-6029-1768991927-8258/