sentenza
N. 4615
Anno: 2025

Corte di Appello di Roma, 21 luglio 2025, n. 4615

⚖️ Tribunale
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Massima

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. ha carattere di impugnazione limitata, ammessa esclusivamente per determinati vizi in procedendo e per inosservanza delle regole di diritto nei limiti indicati dalla norma stessa, non introducendo un giudizio di appello che abiliti il giudice a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto postula l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune di indagine e di motivazione che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze decisive.
In caso di concordato preventivo con cessione dei beni, nulla osta al procedimento arbitrale per l'accertamento di rapporti di debito-credito facenti capo all'impresa concordataria, purché sussista l'autorizzazione del giudice delegato, configurando l'accettazione della procedura arbitrale strumento idoneo a realizzare la ricognizione di diritti di terzi e atto di straordinaria amministrazione.
L'ammissione alla procedura di concordato preventivo di uno dei contraenti non comporta l'automatica caducazione dell'accordo stipulato prima dell'apertura della procedura per deferire ad arbitri la composizione della vertenza tra le parti.
La contestazione tardiva della legittimazione processuale del liquidatore che ha stipulato il contratto di compromesso previa autorizzazione giudiziale e ha partecipato attivamente al procedimento arbitrale formulando domande, quando non costituisce oggetto di specifico motivo di impugnazione, si pone in contrasto con i principi di buona fede contrattuale e lealtà processuale.
Il passaggio in giudicato della pronuncia di incompetenza del giudice ordinario per avvenuta devoluzione al collegio arbitrale spiega efficacia riflessa nel giudizio di impugnazione del lodo, precludendo la deduzione di vizi relativi alla compromettibilità in arbitrato della controversia che avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale, 21/07/2025, n. 4615, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-21-luglio-2025-n-4615-1761077089-6455/