Corte di Appello di Roma, 20 luglio 2023, n. 5271
Corte di Appello
di Roma
Massima
Ai sensi dell'art. 824-bis cod. proc. civ., gli effetti del lodo rituale, dalla data della sua ultima sottoscrizione, sono equiparabili a quelli della sentenza. Vista quindi la sua attitudine ad acquisire il requisito dell'immutabilità, ovvero a passare formalmente in giudicato, una volta rigettata o preclusa per scadenza dei termini l'impugnazione per nullità, ne consegue l’impossibilità di sottoporre nuovamente la medesima lite ad un nuovo giudizio, statale o arbitrale, avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Roma, 20/07/2023, n. 5271, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-20-luglio-2023-n-5271-1752148061/