Corte di appello di Roma, 14 ottobre 2025, n. 5856
Massima
Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, purché tale eccezione sia diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale tesa ad una pronuncia di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo eccedente rispetto al credito azionato.
Il vizio di nullità del lodo per contraddittorietà previsto dall'art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. deve intendersi nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la disciplina applicabile va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché in caso di convenzione stipulata anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione di norme inerenti al merito.
Note Metodologiche
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