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Corte di Appello di Roma, 14 aprile 2021, n. 2687

Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l’esecutività che lo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito senza definire il giudizio.

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