Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Roma, 14 agosto 2026, n. 6225

Corte di Appello di Roma

Massima

L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato nel 2006, si applica a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge cui tale disposizione rinvia va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato; pertanto, in caso di convenzione di diritto comune stipulata anteriormente alla nuova disciplina, nel silenzio delle parti l'impugnazione del lodo deve intendersi ammissibile, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Il riferimento, contenuto nella clausola compromissoria, alla definitività del lodo non costituisce espressione inequivoca della volontà negoziale di escludere l'impugnabilità per violazione delle norme di diritto sostanziale.
Il vizio di difetto di motivazione deducibile in sede di impugnazione del lodo si risolve in un vizio formale di carenza di motivi, ravvisabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale, ovvero contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio decidendi; non è pertanto deducibile l'insufficienza della motivazione su un punto della controversia.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 14 Agosto 2026, N. 6225, «Corte di Appello di Roma, 14 agosto 2026, n. 6225», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-14-agosto-2026-n-6225/

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