sentenza
N. 5027
Anno: 2025

Corte di Appello di Roma, 11 settembre 2025, n. 5027

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

La clausola compromissoria contenuta in un contratto preliminare sopravvive alla sua mancata riproduzione nel contratto definitivo, costituendo negozio autonomo ad effetti processuali con funzione distinta dal contratto cui accede, e può essere posta nel nulla solo mediante manifestazione di volontà specificamente diretta a tale effetto.
La clausola compromissoria che stabilisce modalità alternative per la nomina del terzo arbitro (accordo tra arbitri di parte o, in difetto, nomina da parte del Presidente del Tribunale) consente la designazione giudiziale quando sia stata rilevata l'impossibilità per i due arbitri di individuare congiuntamente il professionista da nominare.
Ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia del lodo arbitrale ex art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ., non è sufficiente la mancanza di espressa statuizione su argomentazioni difensive, ma occorre che risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto.
L'omesso esame dell'istanza di cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 cod. proc. civ. non può costituire motivo di nullità del lodo arbitrale, trattandosi di provvedimento rimesso alla discrezionalità del giudice e configurandosi l'istanza di parte come mera sollecitazione all'esercizio del relativo potere.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Roma, 11/09/2025, n. 5027, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-11-settembre-2025-n-5027-1761739387-6287/