sentenza
Corte di appello di Roma, 11 novembre 2025, n. 6623
Corte di Appello di Roma
Massima
Il procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione previsto dall'art. 21 d.p.r. 327/2001, pur prevedendo la nomina di una terna di tecnici con funzioni valutative, non configura un arbitrato in senso proprio, bensì una procedura amministrativa di natura peritale-estimativa, con la conseguenza che la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti del collegio deve avvenire in base alle tariffe professionali e non secondo i criteri propri dei procedimenti arbitrali o delle consulenze tecniche giudiziarie.
Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra la causa di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e la causa instaurata da un componente del collegio peritale per il pagamento del proprio compenso professionale, atteso che il diritto al compenso sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, a prescindere dall'eventuale dichiarazione di nullità della liquidazione dell'indennità per difetto di composizione del collegio o dalla successiva rideterminazione giudiziale dell'indennità stessa.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione previsto dall’art. 21 d.p.r. 327/2001, pur prevedendo la nomina di una terna di tecnici con funzioni valutative, non configura un arbitrato in senso proprio, bensì una procedura amministrativa di natura peritale-estimativa, con la conseguenza che la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti del collegio deve avvenire in base alle tariffe professionali e non secondo i criteri propri dei procedimenti arbitrali o delle consulenze tecniche giudiziarie.
Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra la causa di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e la causa instaurata da un componente del collegio peritale per il pagamento del proprio compenso professionale, atteso che il diritto al compenso sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico, a prescindere dall’eventuale dichiarazione di nullità della liquidazione dell’indennità per difetto di composizione del collegio o dalla successiva rideterminazione giudiziale dell’indennità stessa.
Come citare
Corte di Appello di Roma, 11 Novembre 2025, N. 6623, «Corte di appello di Roma, 11 novembre 2025, n. 6623», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-11-novembre-2025-n-6623-1769332616-5032/