Corte di appello di Roma, 11 novembre 2025, n. 6623
Massima
Il procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione previsto dall'art. 21 d.p.r. 327/2001, pur prevedendo la nomina di una terna di tecnici con funzioni valutative, non configura un arbitrato in senso proprio, bensì una procedura amministrativa di natura peritale-estimativa, con la conseguenza che la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti del collegio deve avvenire in base alle tariffe professionali e non secondo i criteri propri dei procedimenti arbitrali o delle consulenze tecniche giudiziarie.
Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra la causa di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e la causa instaurata da un componente del collegio peritale per il pagamento del proprio compenso professionale, atteso che il diritto al compenso sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, a prescindere dall'eventuale dichiarazione di nullità della liquidazione dell'indennità per difetto di composizione del collegio o dalla successiva rideterminazione giudiziale dell'indennità stessa.
Note Metodologiche
standard