sentenza
N. 511
Anno: 2025

Corte di Appello di Reggio Calabria, 28 maggio 2025, n. 511

⚖️ Corte di Appello di Reggio Calabria
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Massima

La clausola compromissoria contenuta negli atti costitutivi di società deve indicare, a pena di nullità, numero e modalità di nomina degli arbitri, conferendo il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, al fine di garantire l'imparzialità dell'arbitro.
La nullità della clausola compromissoria può essere sollevata in ogni stato e grado del procedimento, purché sia ricavabile dalle difese svolte e non si sia formato il giudicato interno sulla questione, non sussistendo termini di decadenza previsti da alcuna norma processuale.
La previsione dell'art. 817, co. 2, secondo periodo, cod. proc. civ. non preclude l'eccezione e rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia per contrasto con norma imperativa in sede di impugnazione del lodo per nullità.
La nullità della clausola compromissoria non può ritenersi sanata dalla partecipazione di tutte le parti alla procedura arbitrale e dalla mancata proposizione dell'eccezione alla prima udienza, quando comunque la questione di nullità sia stata sollevata nel corso dell'arbitrato.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di società di persone con modalità divergenti dall'art. 34 d.lgs. 5/2003, se stipulata prima della sua entrata in vigore e mai adeguata, è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, anche se relativa ad arbitrato irrituale.
Nel giudizio arbitrale volto alla liquidazione della quota sociale di società di persone, il necessario contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato quando siano convenuti tutti i soci, ove risulti che l'attore abbia inteso proporre l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito.
La dichiarazione di nullità della clausola compromissoria e la conseguenziale nullità del lodo impediscono il passaggio alla fase rescissoria del giudizio di impugnazione, risultando preclusa la valutazione del merito in difetto di potestas decidendi degli arbitri.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Reggio Calabria, 28/05/2025, n. 511, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-reggio-calabria-28-maggio-2025-n-511-1752836214/