sentenza
N. 698
Anno: 2025

Corte di Appello di Reggio Calabria, 23 luglio 2025, n. 698

⚖️ Tribunale
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Massima

L'opposizione di terzo di cui all'art. 404, co. 1, cod. proc. civ., richiamata dall'art. 831, co. 3, cod. proc. civ. in materia arbitrale, può essere esperita esclusivamente da soggetti che, pur non essendo stati parti del procedimento arbitrale, vantino un diritto autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato dal lodo e risultino da questo pregiudicati.
Nell'opposizione di terzo avverso lodo arbitrale, quando il diritto accertato nei confronti dell'opponente risulti assolutamente incompatibile con quello riconosciuto dal lodo impugnato, la sentenza che accoglie l'opposizione deve pronunciarsi sia in sede rescindente, dichiarando l'inefficacia del lodo nei confronti del terzo, sia in sede rescissoria, accertando il reale modo d'essere del diritto azionato dall'opponente.
Nell'opposizione di terzo contro lodo arbitrale, l'onere probatorio del diritto incompatibile con quello accertato dal lodo grava interamente sull'opponente, il quale deve dimostrare la titolarità del diritto vantato mediante prova documentale o testimoniale specifica, non essendo sufficiente la dimostrazione della mera inesistenza dei presupposti dell'accertamento contenuto nel lodo.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale, 23/07/2025, n. 698, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-reggio-calabria-23-luglio-2025-n-698-1761077089-3774/