Corte di Appello di Potenza, 24 luglio 2025, n. 256
Massima
L'imposta di registro dovuta per il decreto di esecutività del lodo arbitrale rituale costituisce oggetto di obbligazione solidale a carico di tutte le parti del giudizio arbitrale, indipendentemente dal fatto che una soltanto delle parti abbia richiesto l'esecutività del lodo, e la parte che abbia provveduto al pagamento ha diritto a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti con azione di regresso.
Il diritto al rimborso della quota di imposta di registro del lodo arbitrale si differenzia ed è autonomamente esercitabile rispetto al diritto al rimborso delle spese processuali, configurandosi anche quando quest'ultimo sia escluso per essere state compensate le spese con la decisione arbitrale.
Il lodo arbitrale che si pronuncia su riserve iscritte in contabilità dall'impresa appaltatrice, includendo la disapplicazione della penale comminata in sede di stato finale dei lavori, implica necessariamente l'esame e la considerazione delle somme riportate nello stato finale, ricomprendendo nella liquidazione complessiva anche l'importo del saldo finale dei lavori.
Note Metodologiche
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