sentenza
Corte di Appello di Potenza, 20 settembre 2019, n. 636
Corte di Appello di Potenza
Massima
Il giudizio arbitrale ha funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria e, dunque, partecipa della giurisdizione: di conseguenza, l’art. 819-ter cod. proc. civ. non ha introdotto un’innovazione in materia di competenza, innovazione tale da condurre a limitare l’applicazione del regime di impugnabilità delle sentenze mediante regolamento necessario o facoltativo, ivi previsto, alle sole controversie introdotte dopo l’entrata in vigore della norma, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., ma si applica in parte qua a tutte le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della norma ossia alle decisioni intervenute dopo il 2 marzo 2006, a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Potenza, 20 Settembre 2019, N. 636, «Corte di Appello di Potenza, 20 settembre 2019, n. 636», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-potenza-20-settembre-2019-n-636-1752148050/