Corte di Appello di Potenza, 20 settembre 2019, n. 636
Massima
Il giudizio arbitrale ha funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria e, dunque, partecipa della giurisdizione: di conseguenza, l’art. 819-ter cod. proc. civ. non ha introdotto un’innovazione in materia di competenza, innovazione tale da condurre a limitare l’applicazione del regime di impugnabilità delle sentenze mediante regolamento necessario o facoltativo, ivi previsto, alle sole controversie introdotte dopo l’entrata in vigore della norma, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., ma si applica in parte qua a tutte le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della norma ossia alle decisioni intervenute dopo il 2 marzo 2006, a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo.
Note Metodologiche
standard