Corte di appello di Potenza, 16 dicembre 2025, n. 477
Massima
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il comportamento della parte che promuova un procedimento di esecuzione forzata per ottenere il pagamento dell'importo statuito dagli arbitri non costituisce acquiescenza preclusiva dell'impugnazione, non essendo incompatibile con la volontà di impugnare la statuizione al fine di ottenere un effetto maggiormente favorevole.
Nell'ipotesi di recesso ad nutum del socio di società a responsabilità limitata, esercitato ai sensi dell'art. 2473, co. 2, cod. civ., il termine di preavviso di centottanta giorni imposto dalla legge determina che gli effetti del recesso decorrano dalla scadenza del preavviso medesimo, non potendo trovare applicazione il diverso principio per cui il recesso produce effetti immediati con la sola comunicazione alla società della volontà di recedere. Ne consegue che la data di riferimento per la valutazione della partecipazione, indicata dall'art. 2473, co. 3, cod. civ. nel "momento della dichiarazione di recesso", deve essere individuata nel giorno in cui il recesso acquista efficacia.
La disposizione dell'art. 2473, co. 2, cod. civ., che consente all'atto costitutivo di prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore ma non superiore ad un anno, non ammette deroghe statutarie che riducano il termine minimo di centottanta giorni previsto per il recesso ad nutum nelle società a responsabilità limitata.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale per nullità ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ., la questione relativa alla violazione del contraddittorio non deve essere esaminata sotto il profilo puramente formale, ma richiede un'indagine sulla sussistenza di una effettiva lesione del diritto di difesa. Pertanto, l'impugnante ha l'onere di specificare quali documenti non siano stati sottoposti al suo esame e di esplicitare le argomentazioni difensive che avrebbe potuto svolgere ove tali documenti gli fossero stati preventivamente comunicati.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il mancato riscontro di vizi di nullità preclude l'apertura della fase rescissoria e, conseguentemente, l'esame delle questioni di merito relative alla correttezza dei calcoli e delle valutazioni operate dagli arbitri.
Il vizio di contraddittorietà del lodo, rilevante ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., non è configurabile quando le affermazioni contenute nella motivazione, pur riferite al medesimo dato fattuale, siano funzionali a valutazioni giuridiche distinte e non risultino logicamente incompatibili tra loro.
In tema di società a responsabilità limitata, il vizio di nullità della deliberazione assembleare per "assenza assoluta di informazione", previsto dall'art. 2479-ter, co. 3, cod. civ., è configurabile esclusivamente in caso di omessa convocazione del socio o di mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo ovvero sugli argomenti da trattare in assemblea, mentre non rilevano, ai fini della configurabilità di tale vizio, le doglianze relative all'asserita falsità o inattendibilità dei dati contabili risultanti dal bilancio.
Note Metodologiche
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