L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. costituisce un’impugnazione a critica vincolata: i motivi di nullità sono tassativamente enumerati dalla norma e non è ammissibile la contestazione della valutazione dei fatti e delle prove operate dagli arbitri.
La clausola compromissoria che devolve in arbitri «qualsiasi controversia» tra soci inerente all’interpretazione o all’applicazione del contratto sociale deve essere interpretata restrittivamente: essa copre le controversie sorte nell’ambito del rapporto societario, ma non si estende alle domande risarcitorie fondate su illeciti extracontrattuali asseritamente commessi da un socio successivamente alla cessazione del rapporto sociale, le quali, ove l’atto di recesso sia già divenuto efficace, esulano dal perimetro della convenzione arbitrale.
Il vizio di contraddittorietà che determina la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. ricorre in caso di contrasto insanabile tra varie parti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi; non integra tale vizio la circostanza che il lodo contenga, in relazione alla medesima controversia, una pronuncia di merito su alcune domande e una pronuncia declinatoria della competenza arbitrale su altre, allorché le due statuizioni siano logicamente complementari e non inconciliabili.
