Corte di Appello di Perugia, 25 ottobre 2022, n. 559
Corte di Appello
di Perugia
Massima
In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non corrisponde a quella di cui all'art. 360, co 1, n. 5 cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Perugia, 25/10/2022, n. 559, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-perugia-25-ottobre-2022-n-559-1752148058/