Corte di appello di Perugia, 15 dicembre 2025, n. 694
Massima
La clausola statutaria che impone alle parti di "impegnarsi" a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale configura un obbligo giuridicamente vincolante e non una mera facoltà, atteso che i termini "impegno" e "obbligo" assumono significato equivalente nell'ambito delle pattuizioni contrattuali, e lo statuto sociale costituisce parte integrante del contratto di società ai sensi dell'art. 2521 cod. civ., con conseguente efficacia vincolante tra i soci ex art. 1372 cod. civ.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa, che devolve ad arbitri la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto rapporti sociali non definite in sede conciliativa, trova applicazione anche alle controversie relative al pagamento dei corrispettivi dovuti ai soci conferenti, qualora tale attività rientri nell'oggetto sociale e sia disciplinata dal regolamento interno della cooperativa, trattandosi di controversie inerenti ai rapporti sociali ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 5/2003.
La previsione statutaria che contempla il ricorso alla conciliazione "prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale" non configura un'alternatività tra tutela giurisdizionale ordinaria e procedimento arbitrale per le medesime controversie, bensì indica che l'obbligo del previo tentativo conciliativo opera sia per le controversie devolute alla competenza arbitrale sia per quelle di competenza del giudice ordinario, restando ferma la devoluzione agli arbitri delle controversie in materia di rapporti sociali espressamente prevista dalla clausola compromissoria.
Note Metodologiche
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