sentenza
N. 1033
Anno: 2025

Corte di Appello di Palermo, 6 luglio 2025, n. 1033

⚖️ Corte di Appello di Palermo
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Massima

Nei contratti di appalto di opere pubbliche stipulati da imprese riunite in associazione temporanea, la dichiarazione di fallimento della società mandante determina lo scioglimento del contratto limitatamente alla posizione dell'impresa mandante fallita, con conseguente inopponibilità della clausola compromissoria alla curatela fallimentare.
L'opponibilità della clausola compromissoria presuppone l'efficacia del contratto nei confronti della società fallita. Quando il rapporto contrattuale si scioglie limitatamente alla posizione dell'impresa fallita, la clausola compromissoria diventa inopponibile al fallimento.
Nel caso di scioglimento del contratto per fallimento di una delle parti, il curatore che agisce per il recupero di un credito venuto ad esistenza prima del fallimento non può invocare la clausola compromissoria contenuta nel contratto originario, agendo in qualità di mero sostituto processuale e non di successore nel rapporto contrattuale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Palermo, 06/07/2025, n. 1033, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-palermo-6-luglio-2025-n-1033-1759504882-1277/