Corte di appello di Palermo, 5 dicembre 2025, n. 1795
Massima
Il termine semestrale per l'impugnazione del lodo arbitrale, previsto dall'art. 828, co. 2, cod. proc. civ., decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo e non dalla sua comunicazione alle parti o dal deposito, in conformità alla lettera e alla ratio della norma, nonché alla struttura dell'intero sistema arbitrale, atteso che il lodo produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione.
L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per tardività, attenendo ai requisiti di ammissibilità della domanda, costituisce questione di rito rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di preventiva sottoposizione al contraddittorio delle parti.
Note Metodologiche
standard